Ripartizione delle ore funzionali all’insegnamento
L’art. 29 del CCNL 2006/2009 – così recita: “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi” .
Le ore funzionali all’insegnamento da dedicare alle attività di carattere collegiale sono complessivamente 40 + 40 così suddivise:
- 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni
- 40 per la partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione
Le articolazioni del collegio docenti comprendono le attività di programmazione e verifica iniziale, intermedia e finale, gli incontri scuola famiglia, le riunioni dipartimentali.
Sono escluse dalle 40 ore le attività degli scrutini intermedi e finali e le procedure di esami di Stato: tali operazioni sono un atto dovuto in base all’art. 29/3 punto c del CCNL. Non rientrano quindi nel computo delle 40 + 40 ore né tanto meno vanno retribuite.
Occorre programmare le ore funzionali all’insegnamento ad inizio anno nel Piano delle attività, redatto dal DS ed approvato dal collegio docenti. Gli insegnanti, nel periodo di sospensione delle lezioni, non hanno l’obbligo di adempiere a qualsiasi attività non prevista dal Piano, nemmeno dietro ordine di servizio.
I corsi sulla sicurezza diventano obbligatori solo se svolti durante l’ora di servizio in base all’art. 37, comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008. In caso contrario devono rientrare nelle 40 +40 ore funzionali all’insegnamento.
Servizio su più scuole
Per i docenti in servizio su più scuole occorre proporzionare le ore funzionali: in questo caso infatti gli insegnanti devono garantire la loro partecipazione agli organi collegiali in misura proporzionale alle ore prestate in ogni scuola.
Ad inizio anno, i Dirigenti dei diversi istituti dovrebbero predisporre un piano in cui concordare gli impegni del docente in comune. Se ciò non si realizza, lo stesso docente propone alle scuole una ripartizione proporzionale degli impegni collegiali a cui prenderà parte. Se ad es. dovrà svolgere 9 ore in una scuola e 9 in un’altra, le ore funzionali saranno ripartite a metà.
In caso di coincidenza tra le ore funzionali il docente se in una scuola svolge più ore di servizio parteciperà all’incontro collegiale ivi previsto. A parità di impegni si potranno considerare le ore già prestate in una scuola rispetto che all’altra per quel tipo di attività collegiale. Hanno in genere comunque priorità gli incontri scuola famiglia e gli scrutini.
Se vengono superate le 40 ore relative del collegio docenti ha diritto all’esonero o al pagamento delle ore aggiuntive in base al CCNL in vigore. Per quanto riguarda i consigli di classe non si prevede la possibilità di un pagamento ulteriore: pertanto il collegio docenti deve prestare attenzione nel programmare tali attività in modo tale da non sforare le 40 ore.
Assenza alle attività delle ore funzionali
Il docente che risulta assente ad un’attività collegiale è tenuto a giustificare la propria assenza. Un eventuale incontro previsto nel giorno libero prevede comunque la partecipazione dell’insegnante.
Per quanto riguarda i permessi brevi fruibili ma poi recuperati dal docente, il CCNL non dà indicazioni precise: l’insegnante dovrà quindi accordarsi con il DS.
In genere si dà un preavviso di 5 giorni per la convocazione degli incontri collegiali: questo se tali attività subiscono modifiche rispetto al Piano delle attività approvato ad inizio anno o se hanno integrazioni.